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DIFFAMAZIONI E CONDANNE. TRAVAGLIO BATTE SGARBI (“DICI STRONZATE”) MA PERDE CONTRO SCHIFANI APOSTROFATO A LOMBRICO

da www.francoabruzzo.it


Tribunale di Torino.
DIRITTO DI CRITICA
E RISARCIMENTO
DEL DANNO NON
PATRIMONIALE.

L’esercizio del diritto di critica, pur rientrando nell’alveo della libertà presidiata dall’art. 21 della Costituzione, va contenuto entro confini ampi e più duttili rispetto a quelli applicabili alla cronaca, ma pur sempre chiaramente fissati. Ciò, concretamente, significa che pur ammettendo toni di disapprovazione e censura anche aspri, forti e taglienti, i fatti sui quali la critica lancia i suoi strali devono essere veri e di interesse pubblico ed inoltre la critica non può superare il limite, invalicabile, del rispetto della dignità della persona. Vittorio Sgarbi condannato a risarcire Marco Travaglio con 30mila euro.

di Sabrina PERON, avvocato in Milano

L’esercizio del diritto di critica, pur rientrando nell’alveo della libertà presidiata dall’art. 21 della Costituzione, va contenuto entro confini ampi e più duttili rispetto a quelli applicabili alla cronaca, ma pur sempre chiaramente fissati. Ciò, concretamente, significa che pur ammettendo toni di disapprovazione e censura anche aspri, forti e taglienti, i fatti sui quali la critica lancia i suoi strali devono essere veri e di interesse pubblico ed inoltre la critica non può superare il limite, invalicabile, del rispetto della dignità della persona (cfr. Cass. 11.01.2005, n. 379, in F.I., 2005, I, 2408). Sul punto la Cassazione ha costantemente ribadito che l’esimente del diritto di critica è configurabile «quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all’unico scopo di aggredire l’altrui sfera morale» (Cass., 08.08.2006, n. 29453, in D&G, 2006, 34, 59). Difatti, ciò che «distingue la critica dall’invettiva (o dall’insulto) è il fatto che la prima è argomentata, il secondo è gratuito. Per ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una “spiegazione” che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario (e, dunque, l’interprete e, dunque, il giudicante) condivida l’iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l’uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune» (Cass., 20.03.2007, n. 11662, in www.legge-e-giustizia.it).

Il limite dunque si ritiene travalicato tutte le volte in cui il giornalista trasmodi in espressioni contumeliose, volgari o scorrette, oppure, trascenda in attacchi personali, in sé avulsi dal tema oggetto della polemica, e diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, al fine di lederne la dignità morale, umana o professionale (cfr. Cass., 18.01.2007, n. 6503, in Juris Data Giuffrè).

Tali (consolidati) principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza che qui si pubblica, laddove il Giudice ha osservato come «in ossequio al “diritto di critica” devono ritenersi lecite le espressioni anche forti e astrattamente lesive dell’onore di un soggetto, ove finalizzate esclusivamente a rafforzare la propria opinione ed a provare l’infondatezza dell’opinione altrui, mentre devono ritenersi illecite tutte quelle espressioni che consistono in contumelie fini a se stesse».

Per tali ragioni il Tribunale di Torino ha giudicato come gravemente ingiuriose contumeliose espressioni quali “sei un pezzo di merda, pezzo di merda puro”, dato che tali espressioni non possono in alcun modo rientrare nell’ambito del “diritto di critica”, non essendo volte a “criticare” l’avversario ma solo ed esclusivamente ad “offendere”.

Ugualmente con riferimento a espressioni quali “Non dire stronzate (…). Ma non dici frasi, dici stronzate, siamo in democrazia, c’è Santoro, ci sei tu, che diffamate continuamente (…). Stai dicendo stronzate” (…) Non dire stronzate” , il Tribunale ha riconosciuto alle stesse una «valenza puramente offensiva, giacché per dissentire dalle opinioni del proprio interlocutore non vi è alcuna necessità di ricorrente all’utilizzo di vocaboli indiscutibilmente ingiuriosi (quale indubbiamente è la parola sopra richiamata), ben potendosi esprimere il proprio dissenso con l’uso di vocaboli altrettanto pregnanti ma non integranti l’insulto».

Lo stesso giudizio il Tribunale di Torino ha applicato all’espressione “Perché tu ridi con quella faccia che ti ritrovi? (…) Faccia da tonto”, trattandosi anche in questo caso di vocaboli indiscutibilmente ingiuriosi, che nulla hanno a che fare con l’oggetto della discussione e che sono volti esclusivamente a denigrare l’avversario.

Per contro invece non può riconoscersi valenza ingiuriosa all’espressione “Applaudite questa testa di…”: secondo il Tribunale è «indubbio che abitualmente l’espressione “testa di…” è seguita dall’utilizzo di un vocabolo a contenuto offensivo, ma nel caso di specie il convenuto ha interrotto la frase senza profferire alcuna parola ingiuriosa, sicché non può ritenersi integrata alcuna offesa. Nessun illecito è pertanto ravvisabile in relazione a tale espressione».

Parimenti interessante è la sentenza che qui si pubblica con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Torino movendo dalla Cassazione Sezioni Unite della Cassazione, 11.11.2008, n. 26972, ha osservato come tale sentenza abbia «riesaminato approfonditamente i presupposti del danno non patrimoniale, affermando – tra l’altro – che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva».

Ciò posto nella fattispecie in esame il danno non patrimoniale è stato «ravvisato nella sofferenza psichica derivante dalla diffusione delle frasi aventi contenuto ingiurioso».

Ad avviso del Tribunale «per la sussistenza di tale titolo di danno occorre fare ricorso, quanto al nesso di causalità, alle leggi statistiche o di probabilità in base alle quali può affermarsi che la condotta dell’agente è stata condizione necessaria e sufficiente per il patimento dell’offeso, mentre per quanto attiene alla prova del danno, questo deve ritenersi sussistente in re ipsa, nel senso che dalla condotta diffamatoria non può non discendere un’incidenza negativa sul patrimonio morale e psichico della persona offesa; come argutamente osservato dalla Corte d’Appello di Milano in una recente sentenza “solo il soggetto psicopatico ‘puro’ non si cura della considerazione che gli altri hanno della sua personalità, laddove l’individuo sano, nella assoluta normalità dei casi, riceve turbamento e soffre quando i tratti del proprio essere morale ed umano vengono aggrediti e distorti”».

Quanto alla liquidazione del danno si è fatto ricorso ad una liquidazione in via equitativa, facendo applicazione di «parametri di carattere generale quali la gravità dell’offesa, l’intensità del dolo o della colpa, il clamore suscitato dalla pubblicazione, la notorietà e la posizione sociale del soggetto leso». In relazione a tali parametri generali ed astratti il Tribunale ha ulteriormente osservato come nella fattispecie concreta: a) la trasmissione televisiva fosse «andata in onda su un canale nazionale, in prima serata ed aveva pertanto un pubblico di telespettatori sicuramente molto consistente»; b) nel corso del programma erano state «ripetutamente pronunciate espressioni oggettivamente e gravemente ingiuriose, tali da ledere sia la personalità che la professionalità» dell’attore; c) la «responsabilità del convenuto deve ritenersi di non minima gravità, sia per la tipologia delle espressioni ingiuriose», perché gli insulti non erano stati circoscritti ad un unico momento del programma, ma si erano ripetuti in diverse occasioni ed a distanza di tempo»; d) il programma in questione, «per il tipo di temi trattati e per le modalità di svolgimento», è comunque tale per cui non è insolito che il dibattito arrivi a trascendere, il che – se certo non esclude l’illiceità delle offese – ne limita comunque la portata».

Per queste ragioni il danno non patrimoniale è stato liquidato in € 30.000,00 ed è stata altresì disposta la pubblicazione della sentenza quale forma di “risarcimento in forma specifica con altissima efficacia risarcitoria dell’onore e della reputazione dell’offeso” e come tale, quindi, idonea a ridurre il quantum del risarcimento.

Trib. Torino, 25 novembre 2009 (dep. 10.01.2010), G.U. Christillin – “DIRITTO DI CRITICA E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE” –

da www.rainews.it

Soddisfatti e rimborsati. I difensori del presidente del Senato hanno confermato che l’importo che il giornalista dovrà risarcire al loro assistito sarà devoluto in beneficienza. Travaglio risarcirà Schifani con 16mila euro a fronte del milione e 750mila chiesto per diffamazione in seguito a quanto affermato dal giornalista
sull’Unità e rispettivamente in due puntate delle trasmissioni Crozza Italia e Che Tempo che fa.

Il collegio difensivo del presidente del Senato – secondo le stesse fonti – si è comunque riservato di conoscere nel dettaglio il dispositivo della sentenza per
valutarla in tutte le parti.
Il Tribunale di Torino – VII sezione civile – ha sostanzialmente riconosciuto l’elemento diffamatorio soltanto nella trasmissione Che Tempo che fa (10-5-2008) quando Travaglio – parlando di Schifani – evocò la metafora del lombrico e della
muffa. Per il resto, quanto scritto sull’Unità e quanto detto a Crozza Italia (4-5-2010) – anche per i riferimenti alla mafia – sono stati giudicati pertinenti al diritto di cronaca, di critica e di satira.

Travaglio – nell’articolo ‘Scusate il disturbo’ del primo maggio 2008 – ha tracciato un ritratto del presidente del Senato le cui espressioni – si legge nella sentenza – “non sono gratuite bensi’ necessarie per rappresentare l’espressione critica del giornalista e non sconfinano nella contumelia essendo contenute nei limiti della accesa dialettica propria della dialettica trattata”.

“Sono contento che il presidente Schifani sia contento. Ma nemmeno io – dice Marco Travaglio in replica al collegio difensivo del presidente del Senato Renato Schifani – mi posso lamentare, per due motivi: il tribunale gli ha liquidato meno di un centesimo di quanto pretendeva da me (gli devolverò un terzo dei 41mila euro che ho appena ricevuto da Vittorio Sgarbi, come risarcimento per la diffamazione subita
ad Annozero); ma soprattutto il tribunale ha riconosciuto che tutto quel che ho detto e scritto sui suoi rapporti con uomini di mafia era vero e documentato, mentre quello che lui sosteneva nel suo atto di citazione era falso”.

“Il giudice – sottolinea il giornalista – mi ha condannato solo per una battuta. Dunque, da oggi, si può dire che la seconda carica dello Stato ha avuto rapporti con gente di Cosa Nostra, ma non che il suo successore potrebbe essere un lombrico
o una muffa. Battuta che mi è costata un po’ cara, ma ne è valsa comunque la pena”

Testo della sentenza integrale in Trib. Torino 10.01.2010.pdf

5 Comments

  1. Luigi Luigi
    18/08/2010    

    Che dire? Intanto che segretamente godo quando Sgarbi chiama T “pezzo di merda” e mi incazzo quando T chiama Schifani “lombrico, il che non e’ ne’ bello ne’ giusto.
    Poi che diffamare il presidente del senato e’ piu’ economico che diffamare T.
    E infine c’e’ l’infinita polemica su questi risarcimenti.
    Facci condannato a 50 000 euro di multa per nessuna di queste cose. Il Giornale condannato a 240 000 euro per una “commistione che viene comunque prospettata quale congettura sottesa agli interrogativi del giornalista”, cioe’ il giornalista si chiede “ma il fatto che Dipietro ha preso i contributi elettorali da una societa’ omonima al partito formata da lui, la moglie e l'”amica” non sara’ mica una furbata?” e giu’ 240 000 di multa.
    E poi dicono di non pensare male…..

  2. tequilero tequilero
    19/08/2010    

    Luigi, guarda che forse ti sbagli.
    “La seconda sentenza riguarda ancora Giordano e Chiocci per un altro titolone in prima pagina: “L’Italia dei Valori. Immobiliari. Di Pietro ha investito quattro milioni di euro in case. Ecco il suo patrimonio”, seguito da due pagine intitolate: “Di Pietro gioca a Monopoli: ha case in tutt’Italia. Ma è giallo sui suoi conti. Montenero, Bergamo, Milano, Roma e Bruxelles: l’ex pm ha speso 4 milioni di euro tra il 2002 e il 2008, ma non è chiaro con quali soldi abbia acquistato ville e appartamenti”. Il teorema è noto: Di Pietro compra case con fondi misteriosi, forse quelli del partito. “Il postulato di fondo” – riassume il giudice – è “la presunta commistione tra il patrimonio immobiliare personale di Di Pietro e quello del partito IdV… commistione che – nonostante l’archiviazione del procedimento penale che si è occupato della questione – viene comunque prospettata quale congettura sottesa agli interrogativi del giornalista, all’evidente scopo di screditare la credibilità e l’immagine del leader”. Anche qui non c’è ombra di buona fede: c’è la solita campagna di balle orchestrate ad arte. La sentenza parla di “volute inesattezze e reticenze, così da accreditare la tesi del giornalista che, interrogandosi sulle proprietà immobiliari di Di Pietro e dei suoi familiari (‘Ma quante case ha l’onorevole Di Pietro? E con quali soldi le ha comprate?’) in rapporto ai redditi dallo stesso dichiarati ed al patrimonio della società immobiliare di sua proprietà (l’An.to.cri, ndr)… senza affermarlo espressamente, intende chiaramente alimentare il dubbio che gli acquisti siano frutto di un illecito storno per fini privati dei fondi del partito e, quindi, anche dei finanziamenti pubblici allo stesso destinati in relazione ai rimborsi elettorali” . Anche qui il giornalista sa benissimo che quel che scrive è falso, visto che cita la denuncia di un ex dipietrista, tale Mario Di Domenico, contro Di Pietro. Denuncia archiviata dal Gip di Roma perché “anche in punto di fatto, prima ancora che nella loro rilevanza giuridica, i sospetti avanzati in merito alle citate operazioni dell’avv. Di Domenico sono risultati infondati”. Ma il Giornale si guarda bene dal riportare quelle parole: “Dall’autore dell’articolo… vengono artatamente sottaciute le motivazioni poste alla base del provvedimento di archiviazione” con uno “scopo evidente”: “Ove le ragioni delle concordi determinazioni della Procura e del Gip fossero state riportate (sia pure in sintesi), i dubbi in-stillati dal giornalista sarebbero risultati non più che mere congetture, prive di concreti riscontri. E invece, espungendo le motivazioni del provvedimento, il lettore (non altrimenti informato) resta confuso, nell’apprendere che, a fronte delle pesanti accuse mosse a Di Pietro dall’avv. Di Domenico circa l’illecito utilizzo di fondi del partito per l’acquisto di appartamenti, ‘la procura capitolina’ avrebbe ‘stigmatizzato’ il comportamento di ‘Tonino’… In realtà la procura non ha affatto ‘stigmatizzato’ il comportamento” di Di Pietro e il Gip ha ritenuto “infondati i sospetti avanzati dal querelante, non essendo in alcun modo emerso che Di Pietro ebbe a trarre personale vantaggio dalle operazioni ai danni del partito”. Insomma il Giornale ha ancora una volta, “volutamente” e “capziosamente”, “travisato i fatti a discapito del principio di verità della notizia”. E lo stesso ha fatto a proposito dell’annosa querelle fra Idv e “Il Cantiere” di Occhetto e Veltri per i rimborsi elettorali delle Europee 2004: “L’autore distorce ancora una volta le informazioni”, evita accuratamente di ricordare che il Gip di Roma ha “confermato la sostanziale correttezza delle determinazioni assunte dalla Camera nell’individuazione dell’Idv quale unico soggetto legittimato alla percezione dei rimborsi… Informazioni intenzionalmente tralasciate per poter affermare che la Camera avrebbe erogato i rimborsi all’Idv ‘senza operare alcun controllo’, dando così al pubblico un’informazione palesemente falsa”. Anche questi articoli sono “diffama-tori e lesivi della reputazione” di Di Pietro, che va risarcito con altri 60 mila euro.”
    Lo che Di Pietro non è Belusconi e Chiocci non è Travaglio.
    Ma se scrivono cose non vere e diffamatorie devono comunque assumersi le loro responsailità.
    Comunque, se mi sono sbagliato e la sentenza non è questa, potresti mettere il link relativo?

    Saluti

  3. Luigi Luigi
    20/08/2010    

    Spero di avere il tempo di leggere tutto e risponderti, teq.
    Sono di corsa in questi giorni.

  4. Luigi Luigi
    22/08/2010    

    Purtroppo, pur avendo letto il tuo intervento, non ho il tempo di approfondire. Sto partendo per le ferie al mare.
    La mia citazione l’ho tratta da un link del sito ilpost.
    Con rammarico devo gettare la spugna e rinunciare a ribatterti, Tequilero, dandoti quindi ragione per manifesta incapacita’ a trovare argomentazioni in mio favore.
    Buon fine settimana a tutti.

  5. tequilero tequilero
    22/08/2010    

    Buone ferie, Luigi.

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